Nuovo CPR 2024/3110: cosa cambia per i produttori di materiali da costruzione

Definizioni e concetti chiave del nuovo CPR

Analizziamo alcune differenze chiave tra i due Regolamenti, soffermandoci su definizioni e concetti fondamentali che influenzeranno la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
 

Gli hTS: nuove strade per la normazione

Nel CPR 305/2011 il percorso principale per dimostrare la conformità era tramite norme armonizzate (hEN).
Con il nuovo regolamento, si parla di hTS (harmonised technical specifications). Infatti, qualora ci siano problemi nell’emanazione di una norma armonizzata, la Commissione Europea può adottare atti di esecuzione, un nuovo strumento normativo non necessariamente sviluppato dagli organismi di normazione tradizionali (es. CEN).

Gli hTS potrebbero accelerare l’iter per la pubblicazione, riducendo tempi e rigidità del sistema normativo classico.


I Requisiti si affiancano alle Prestazioni: cosa cambia?

Il nuovo CPR affianca alle prestazioni il concetto di Requisiti: condizioni obbligatorie che un prodotto deve soddisfare per essere immesso sul mercato. Possono riguardare: sicurezza, funzionalità, sostenibilità ambientale.

I produttori dovranno dichiarare le prestazioni e dimostrare il rispetto dei requisiti, la dichiarazione di prestazione (DoP) verrà sostituita dalla dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC).

Uso previsto vs uso dichiarato

Nel vecchio CPR si parlava esclusivamente di uso previsto mentre nel nuovo Regolamento si aggiunge la nozione di uso dichiarato.
  • Uso previsto: è definito dalle specifiche tecniche armonizzate, definisce i requisiti minimi e la classificazione del prodotto.
  • Uso dichiarato: e’ una scelta specifica del fabbricante o importatore (coerente con l’uso previsto ma più preciso), sulla base della destinazione che si intende promuovere per il prodotto. Indica le prestazioni effettive e le informazioni su dove e come usare il prodotto.


Prodotto usato vs prodotto rifabbricato

Un altro concetto chiave del nuovo CPR, in linea con il Green Deal europeo, riguarda la circolarità dei materiali. Vengono introdotte le definizioni di:

Prodotto usato: è già stato installato almeno una volta. Non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero oppure ha subito trattamenti che non incidono sulle prestazioni essenziali. 

Prodotto rifabbricato: è stato installato almeno una volta ed è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero e quindi è stato modificato, rigenerato o rielaborato andando ad incidere sulle prestazioni essenziali. In questo caso vigono obblighi specifici per i prodotti rifabbricati, che dovranno essere nuovamente valutati e accompagnati da una documentazione tecnica aggiornata.


Operatore economico: una definizione più estesa

Nel CPR 305/2011, gli operatori economici erano principalmente: fabbricante, importatore, distributore.

Con il nuovo regolamento, la definizione è più ampia e include anche:

  • Fornitori di logistica
  • Mercati on-line
  • Rifabbricatori


Cosa si intende per "zona armonizzata" nel CPR 2024/3110

La zona armonizzata è uno strumento introdotto per chiarire dove e quando la normativa tecnica UE è vincolante. Serve a distinguere chiaramente i prodotti che devono sottostare al CPR da quelli che possono essere gestiti con approcci alternativi. Se un prodotto è coperto da da specifiche tecniche armonizzate (hTS), gli stati membri non possono richiedere prove aggiuntive, esigere requisiti diversi o vietarne l’uso.
Se un prodotto invece non è coperto e quindi non rientra nella zona armonizzata, può comunque essere immesso sul mercato, ma non è soggetto agli obblighi di marcatura CE secondo il CPR. Gli stati membri in questo caso possono stabilire proprie regole, applicando normative nazionali o altri regolamenti UE.

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